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Interesse legale: dal 1/1/2015 si passa allo 0,50% 

 

Decreto del MEF dell’11 dicembre 2014, pubblicato in G.U. Serie Generale n.290 del 15-12-2014.

Articoli del c.c. coinvolti:
• art. 1284 del c.c.
• art. 1224 del c.c. che disciplina i danni nelle obbligazioni pecuniarie;
• art. 1282 in tema di interessi nelle obbligazioni pecuniarie;
• art. 1499 per gli interessi compensativi sul prezzo;
• art. 1652 per le anticipazioni all’affittuario;
• art. 1714 per gli interessi sulle somme riscosse, nel contratto di mandato;
• art. 1720 per le spese e compenso del mandatario;
• art. 1815 per gli interessi nel contratto di mutuo;
• art. 1825 per gli interessi nel contratto di conto corrente;
• art. 2788 per la prelazione per il credito degli interessi nel pegno di beni mobili;
• art. 2855 per l’estensione degli effetti dell’iscrizione nell’ipoteca

La modificazione del tasso di interesse legale incide inoltre sul calcolo della base imponibile per le rendite, le pensioni, le successioni aperte, le donazioni e l’usufrutto, mentre dal punto di vista fiscale la riduzione del tasso di interesse legale vale, sempre dall’1/1/2015,  per il calcolo del ravvedimento operoso e per tutti i tipi di accertamento.