Categoria: Normativa

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Contributo a fondo perduto per la riduzione degli affitti.

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Il contributo a fondo perduto consiste nell’erogazione di una somma di denaro ai locatori degli immobili a uso abitativo che hanno ridotto il canone del contratto di locazione per tutto o parte dell’anno 2021. L’istanza per la richiesta del contributo va presentata via web dal 6 luglio 2021 al 6 settembre 2021.

Guida – pdf https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Contributo_fondo_perduto_per_riduzione_affitti.pdf/3b46abe7-49da-6bf3-9ef0-9d3c2ec1d131

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Contratti di locazione: dal 20 maggio si userà solo il nuovo modello RLI

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Con il provvedimento del 19 marzo 2019 è stata approvata la nuova versione del modello RLI per la “Richiesta di registrazione e adempimenti successivi – contratti di locazione e affitto di immobili” e delle relative istruzioni.  (scarica il modello RLI)

Il nuovo modello sostituisce quello approvato con il provvedimento del 15 giugno 2017 e dovrà essere utilizzato dal 20 maggio in poi, mentre fino al 19 maggio saranno accettati sia il nuovo sia il vecchio modello.

Si ricorda che l’RLI consente di registrare i contratti di locazione e affitto di immobili e di comunicare eventuali proroghe, cessioni, risoluzioni e subentri, nonché di esercitare o revocare l’opzione per il regime della cedolare secca.

Dal 1° gennaio 2019  l’opzione per il regime della cedolare secca è possibile anche per i contratti relativi a unità immobiliari commerciali di categoria catastale C/1 e relative pertinenze (articolo 1, comma 59, legge 145/2018).

L’RLI va presentato in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari autorizzati. Per chi non è obbligato alla registrazione telematica dei contratti di locazione il modello può essere presentato anche presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente.

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Contratti di locazione a canone concordato: attestazione per i contratti “non assistiti”.

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Come già noto il D.M. 16.01.2017 nel definire i criteri generali e le condizioni per stipulare un contratto a canone concordato ha stabilito che “le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Gli accordi definiscono, per i contratti non assistiti, le modalità di attestazione, da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti a cura e con assunzione di responsabilità , da parte di un’organizzazione  firmataria dell’accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso anche con riguardo alle agevolazioni fiscali” (art. 1, comma 8).

Quindi per i contratti di locazione “non assistiti”, cioè stipulati senza l’intervento delle organizzazioni della proprietà e dei conduttori, al fine del riconoscimento delle agevolazioni fiscali, è necessaria l’attestazione (rilasciata da almeno una delle organizzazioni rappresentative della proprietà e dei conduttori) che confermi la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo territoriale.

Questo è quanto emerge dalla Risoluzione N.  31/E del 20.04.2018 dell’Agenzia delle Entrate.

L’attestazione non è invece nececessaria per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del D.M. 16.01.2017,  ovvero anche successivamente qualora non risultino ancora stipulati accordi territoriali ai sensi del decreto stesso.

Nella circolare viene anche chiarito  che non esiste l’obbligo di allegare l’attestazione al contratto in sede di registrazione, anche se opportuna al fine di documentare la sussistenza dei requisiti, e che se allegata, l’Agenzia delle Entrate provvederà alla registrazione anche dell’attestato senza autonoma applicazione dell’imposta di registro e di bollo.