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NUOVE PROCEDURE PER GLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA NEGLI EDIFICI.

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Il primo ottobre sono entrati in vigore i tre decreti interministeriali del 26 giugno 2015 in materia di efficienza energetica negli edifici.

La normativa nazionale prevede che la certificazione energetica degli edifici sia attuata tramite un “Attestato di Prestazione Energetica” (APE). In pratica, l’APE è un documento che attesta le prestazioni energetiche di una singola unità immobiliare o di un intero edificio. Le prestazioni vengono identificate mediante indicatori di consumo, a cui vengono collegate 10 classi specifiche di appartenenza (da A4 a G). L’indicatore più rilevante riguarda il fabbisogno energetico annuale globale ed è espresso in kWh/m²anno.

L’ Attestato di Prestazione Energetica ha una validità massima di dieci anni, trascorsi i quali non ha più alcun valore, la sua efficacia viene confermata solo se sono rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica. L’APE deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione edilizia e/o riqualificazione energetica.

Nello specifico il decreto “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” definisce le nuove regole per la redazione dell’APE e il nuovo modello di APE. La nuova normativa prevede la consegna dell’APE al richiedente entro i quindici giorni successivi alla trasmissione del certificato alla Regione; i dati acquisiti, tramite portale web, saranno, successivamente, trasmessi a una banca dati nazionale, denominata SIAPE.

L’ Attestato di Prestazione energetica può essere rilasciato esclusivamente da tecnici che posseggono i requisiti previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 75.