» LEGGE 2 Agosto 2004, n.210

LEGGE 2 Agosto 2004, n.210

Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1.
(Delega al Governo per la tutela degli acquirenti di immobili da costruire).

1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro sei mesi dalla dati di entrata in vigore della presente legge, con l’osservanza dei principi e criteri direttivi di cui all’articolo 3, uno o piu’ decreti legislativi recanti norme per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere ultimata versando in stadio
tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilita’, anche apportando alla legislazione vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per il coordinamento della medesima con le disposizioni contenute nei predetti decreti legislativi.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati, ai sensi dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche’ su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di tale parere. Qualora il termine previsto per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest’ultimo e’ prorogato di centoventi giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo’ emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all’art. 1, comma 2.
– L’art.14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e’ il seguente: «Art. 14 (Decreti legislativi). – 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell’art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di “decreto legislativo” e con l’indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L’emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e’ trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita’ di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo’ esercitarla mediante piu’ atti successivi per uno o piu’ degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell’organizzazione dell’esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l’esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e’ tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e’ espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

Art. 2.
(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge devono intendersi:
a) per “acquirente”, la persona fisica che sia promissaria acquirente o che acquisti un immobile da costruire, ovvero che abbia stipulato ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia o possa avere per effetto l’acquisto o comunque il trasferimento non immediato, a se’ o ad un proprio parente in primo grado, della proprieta’ o della titolarita’ di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire, ovvero colui il quale, ancorche’ non socio di una cooperativa edilizia, abbia assunto obbligazioni con la cooperativa medesima per ottenere l’assegnazione in proprieta’ o l’acquisto della titolarita’ di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire per iniziativa della stessa;
b) per “costruttore”, l’imprenditore o la cooperativa edilizia che promettano in vendita o che vendano un immobile da costruire, ovvero che abbiano stipulato ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia o possa avere per effetto la cessione o il trasferimento non immediato in favore di un acquirente della proprieta’ o della titolarita’ di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire, sia nel caso in cui lo stesso venga edificato direttamente dai medesimi sia nel caso in cui la realizzazione della costruzione sia data in appalto o comunque eseguita da terzi;
c) per “situazione di crisi”, la situazione che ricorre nei casi in cui il costruttore sia sottoposto o sia stato sottoposto ad esecuzione immobiliare, in relazione all’immobile oggetto del contratto, ovvero a fallimento, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa.
Art. 3.
(Principi e criteri direttivi della delega legislativa).

1. I decreti legislativi di cui all’articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere, ferme restando le disposizioni contenute negli articoli 2645-bis, 2775-bis e 2825-bis del codice civile, e apportando, se del caso, le opportune modifiche ed integrazioni alla disciplina dei procedimenti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), l’equa ed adeguata tutela dei diritti dell’acquirente discendenti dalla stipula del contratto diretto all’acquisto o al trasferimento di un immobile da costruire;
b) prevedere, ai fini di cui alla lettera a), la limitazione della esperibilita’ delle azioni revocatorie nei confronti dell’acquirente e la modifica dell’articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
c) prevedere l’obbligo del costruttore di procurare il rilascio e di provvedere alla consegna, prima della stipula del contratto preliminare d’acquisto o dell’atto equipollente ai sensi dell’articolo 2, di fideiussione di importo pari alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che complessivamente ha riscosso e deve ancora riscuotere prima della stipula del contratto definitivo di compravendita o dell’atto definitivo di assegnazione, comunque escluse quelle che e’ pattuito debbono essere erogate da un eventuale soggetto mutuante;
d) prevedere che la fideiussione di cui alla lettera c) sia rilasciata da una banca, da un’assicurazione o da altro soggetto autorizzato; prevedere che la stessa sia a garanzia, nel caso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi, dell’eventuale restituzione delle somme riscosse, del valore di ogni altro eventuale
corrispettivo, dei relativi interessi maturati e delle eventuali spese effettivamente sostenute e strettamente necessarie, per conseguire la detta restituzione, ove la stessa non sia immediatamente offerta ed eseguita; disciplinare il contenuto e le modalita’ di escussione della garanzia fideiussoria al fine di assicurare all’acquirente la sollecita restituzione di quanto indicato alla lettera c), indipendentemente dalla durata dei procedimenti implicanti una situazione di crisi, escludendo il beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944, secondo comma, del codice civile;
e) prevedere forme di tutela dell’acquirente, imponendo l’obbligo che il costruttore fornisca altresi’ garanzie per il risarcimento al quale sia tenuto ai sensi della vigente disciplina per vizi e difformita’ che si siano manifestati successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o dell’atto definitivo di assegnazione;
f) istituire un Fondo di solidarieta’ a beneficio dell’acquirente che, a seguito dell’insolvenza del costruttore a fronte della quale, in un periodo compreso tra il 31 dicembre 1993 e la data di entrata in vigore della presente legge, siano o siano state in corso procedure implicanti una situazione di crisi, dichiara di aver subito la perdita delle somme versate o di ogni altro bene eventualmente corrisposto e il mancato conseguimento della proprieta’ o dell’assegnazione del bene;
g) prevedere che le risorse destinate ad alimentare il Fondo siano reperite, senza alcun onere per il bilancio dello Stato, delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano o degli altri enti territoriali, attraverso la previsione e l’istituzione, per un periodo massimo di quindici anni dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge, di un contributo obbligatorio posto a carico dei costruttori tenuti a quanto previsto dalla lettera c), individuando lo stesso in misura non superiore al 5 per mille delle fideiussioni di cui alla medesima lettera c); prevedere che il versamento sia direttamente assunto dal soggetto che rilascia la fideiussione; prevedere che la misura del contributo e le modalita’ del versamento siano determinate annualmente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro il limite massimo indicato e che, per il primo anno, la misura del contributo e le modalita’ del versamento siano indicate nell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge;
h) individuare il soggetto gestore del Fondo, disponendo che tutti i relativi oneri di gestione siano a carico del Fondo medesimo;
i) prevedere che il Fondo sia articolato in sezioni autonome definite in corrispondenza di ambiti territoriali determinati su base provinciale, regionale o interregionale in modo da assicurare una gestione tendenzialmente equilibrata delle sezioni, tenuto conto delle finalita’ del Fondo; prevedere che i contributi siano imputati alle sezioni autonome del Fondo sulla base del criterio della provenienza delle risorse tenendo conto della ubicazione degli immobili in relazione ai quali le fideiussioni sono richieste; prevedere che, soddisfatti gli oneri di gestione, ciascuna sezione sia gestita autonomamente e le relative risorse siano dirette in via primaria alla soddisfazione delle pretese restitutorie dell’acquirente di cui alla lettera f) degli immobili ubicati nel territorio di competenza della sezione medesima ed in via successiva siano utilizzate per soddisfare le richieste relative alle altre sezioni nei casi in cui le medesime non abbiano risorse sufficienti; prevedere che le ulteriori modalita’ di gestione del Fondo siano stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; prevedere che l’ente gestore del Fondo, che abbia corrisposto l’indennizzo nei casi previsti, abbia diritto di regresso nei confronti del costruttore per il recupero dell’indennizzo pagato nonche’ dei relativi interessi e spese;
l) disciplinare i requisiti e le modalita’ di accesso ai contributi del Fondo di cui alla lettera f) prevedendo che cio’ possa avvenire per una sola volta da parte di un singolo soggetto;
m) disciplinare i contenuti del contratto preliminare e di ogni altro contratto comunque diretto al successivo acquisto di un immobile da costruire, prevedendo in particolare che debbano ivi indicarsi analiticamente le caratteristiche tecniche della costruzione, la tipologia dei materiali impiegati, le modalita’ e le fasi di esecuzione, le modalita’ e i tempi di pagamento del prezzo, l’esistenza di iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli, gli estremi del permesso di costruire, la planimetria dell’immobile da costruire e delle sue pertinenze di uso esclusivo nonche’ l’indicazione dell’appaltatore;
n) prevedere norme dirette a rendere effettivo il diritto dell’acquirente al perfezionamento degli atti indicati all’articolo 39, comma 6, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e all’eventuale cancellazione dell’ipoteca o del pignoramento gravante sull’immobile da costruire, assicurando che gli atti che permettono l’esecuzione delle formalita’ nei registri immobiliari siano posti in essere prima della stipula dell’atto definitivo di compravendita, o contestualmente alla stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 2 agosto 2004

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli.
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 38):
Presentato dall’on. Lino Duilio il 30 maggio 2001.
Assegnato alla commissione II (Giustizia), in sede
referente, il 28 giugno 2001, con pareri delle commissioni
I, V, VI, VIII, X.
Esaminato dalla commissione II, in sede referente, il
5, 12, 20 febbraio 2002; il 6, 29 maggio 2002; il 13, 20,
25 giugno 2002; il 3, 4, 16, 17 luglio 2002.
Esaminato in aula il 22 luglio 2002 ed approvato il
9 aprile 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2195):
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede
referente, il 15 aprile 2003, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 8ª, 11ª, 13ª.
Esaminato dalla commissione 2ª, in sede referente, il 16, 21 luglio 2003; il 29 ottobre 2003; il 12, 13, 14 novembre 2003.
Relazione scritta presentata il 17 maggio 2004 (atto n. 2195 – A, relatore on. Caruso).
Esaminato in aula l’11 marzo 2004; il 4, 26 maggio 2004 ed approvato, con modificazioni, il 16 giugno 2004.
Camera dei deputati (atto n. 38-B):
Assegnato alla commissione II (Giustizia), in sede referente, il 22 giugno 2004 con pareri delle commissioni
I, V, VI, VIII.
Esaminato dalla commissione II, in sede referente, l’8, 14, 15 luglio 2004.
Esaminato in aula ed approvato il 19 luglio 2004.

Note all’art. 3.
– Si riporta il testo degli articoli 2645-bis, 2775-bis e 2825-bis del codice civile:
«Art. 2645-bis. (Trascrizione di contratti preliminari). – 1. I contratti preliminari aventi ad oggetto la conclusione di taluno dei contratti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell’art. 2643, anche se sottoposti a condizione o relativi a edifici da costruire o in corso di costruzione, devono essere trascritti se risultano da
atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autentica o accertata giudizialmente.
2. La trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione dei contratti preliminari di cui al com-ma 1, ovvero della sentenza che accoglie la domanda diretta ad ottenere l’esecuzione in forma specifica dei contratti preliminari predetti, prevale sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite contro il prominente alienante dopo la trascrizione del contratto preliminare.
3. Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o della domanda giudiziale di cui all’art. 2652, primo comma, numero 2).
4. I contratti preliminari aventi ad oggetto porzioni di edifici da costruire o in corso di costruzione devono indicare, per essere trascritti, la superficie utile della porzione di edificio e la quota del diritto spettante al promissario acquirente relativa all’intero costruendo edificio espressa in millesimi.
5. Nel caso previsto nel comma 4 la trascrizione e’ eseguita con riferimento al bene immobile per la quota determinata secondo le modalita’ di cui al comma stesso.
Non appena l’edificio viene ad esistenza gli effetti della trascrizione si producono rispetto alle porzioni materiali corrispondenti alle quote di proprieta’ predeterminate nonche’ alle relative parti comuni. L’eventuale differenza di superficie o di quota contenuta nei limiti di un ventesimo rispetto a quelle indicate nel contratto preliminare non produce effetti.
6. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 5, si intende esistente l’edificio nel quale sia stato eseguito il rustico, comprensivo delle mura perimetrali delle singole unita’, e sia stata completata la copertura.».
«Art. 2775-bis. (Credito per mancata esecuzione di contratti preliminari. – Nel caso di mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell’art. 2645-bis, i crediti del promissario acquirente che ne conseguono hanno privilegio speciale sul bene immobile oggetto del contratto preliminare, sempre che gli effetti della trascrizione non siano cessati al momento della risoluzione del contratto risultante da atto avente data certa, ovvero al momento della domanda giudiziale di risoluzione del contratto o di condanna al pagamento, ovvero al momento della trascrizione del pignoramento o al momento dell’intervento nell’esecuzione promossa da terzi.
Il privilegio non e’ opponibile ai creditori garantiti da ipoteca relativa a mutui erogati al promissario acquirente per l’acquisto del bene immobile nonche’ ai creditori garantiti da ipoteca ai sensi dell’art. 2825-bis.».
«Art. 2825-bis. (Ipoteca sul bene oggetto di contratto preliminare) – L’ipoteca iscritta su edificio o complesso condominiale, anche da costruire o in corso di costruzione, a garanzia di finanziamento dell’intervento edilizio ai sensi degli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prevale sulla trascrizione anteriore dei contratti preliminari di cui all’art. 2645-bis limitatamente alla quota di debito derivante dal suddetto finanziamento che il promissario acquirente si sia accollata con il contratto preliminare o con altro atto successivo eventualmente adeguata ai sensi dell’art. 39, comma 3, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993. Se l’accollo risulta da atto successivo, questo e’ annotato in
margine alla trascrizione del contratto preliminare.».
– L’art. 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), cosi’ come modificato dall’art. 3
del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e’ il seguente:
«Art. 72 (Vendita non ancora eseguita da entrambi i contraenti). – Se un contratto di vendita e’ ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando il compratore e’ dichiarato fallito, il venditore ha diritto a compiere la sua prestazione, facendo valere nel passivo del fallimento il suo credito per il prezzo. Se egli non intende valersi di tale diritto, l’esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il curatore, con la autorizzazione del giudice delegato, dichiari di subentrare in luogo del fallito nel contratto assumendone tutti gli obblighi relativi, ovvero di sciogliersi dal medesimo. Il venditore puo’ mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore ad otto giorni, decorso il quale il contratto s’intende sciolto. In caso di fallimento del venditore, se la cosa venduta
e’ gia’ passata in proprieta’ del compratore, il contratto non si scioglie. Se la cosa venduta non e’ passata in proprieta’ del compratore, il curatore ha la scelta fra l’esecuzione e lo scioglimento del contratto. In caso di scioglimento del contratto il compratore ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo senza che gli sia dovuto risarcimento del danno. Qualora l’immobile sia stato oggetto di preliminare di vendita trascritto ai sensi dell’art. 2645-bis del codice civile e il curatore, ai sensi del precedente comma, scelga lo scioglimento del contratto, l’acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all’art. 2775-bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento.».

Il comma 6 dell’art. 39 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia), e’ il seguente: «6. In caso di edificio o complesso condominiale, il debitore e il terzo
acquirente del bene ipotecato hanno diritto alla suddivisione del finanziamento in quote e, correlativamente, al frazionamento dell’ipoteca a garanzia. Il conservatore dei registri immobiliari annota la
suddivisione e il frazionamento a margine dell’iscrizione presa.».